REDIRECT ASSISANITA - La polizza dei LLOYDS RC professionale per medici chirurghi ospedalieri anche con intramoenia allargata
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Convenzioni

Di seguito si potranno visionare e/o scaricare in formato PDF le condizioni di polizza che compongono le polizze proposte.

CONDIZIONI DI POLIZZA RC PROFESSIONALE 
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CONDIZIONI DI POLIZZA TUTELA LEGALE 
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CONDIZIONI DI POLIZZA INFORTUNI  PDF
 

Condizioni di polizza di Assicurazione RC PROFESSIONALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI DIPENDENTI AI
SENSI DEI C.C.N.L. DELL’AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA,
VETERINARIA, PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA,
E AL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 

Responsabilità civile personale, professionale e patrimoniale
▪ del C.C.N.L. dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria
▪ del C.C.N.L. dell’area relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa
▪ del C.C.N.L. del personale del Comparto

Assicurazione finanziata con contributo a esclusivo carico degli assicurati

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE.
Il contratto è stipulato per la durata di anni 1 e mesi 0 e più precisamente come indicato nella scheda di polizza e
s’intende cessato alla scadenza convenuta senza necessità di disdetta.
ART. 3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE.
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile.
ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 - ALTRE ASSICURAZIONI.
L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.
a) L’Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori durante il periodo d’assicurazione di:
  a.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato;
  a.2 qualsiasi diffida scritta ricevuta dall’Assicurato, in cui un terzo esprima l’intenzione di richiedere dall’Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
  a.3 qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.
L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d’assicurazione.
L’Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.
L’inadempimento di tale obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 C.C.).
ART. 8 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO.
Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso, in caso di procedimento penale, assumono la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
ART. 9 - ONERI FISCALI.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 11 - DICHIARAZIONE ASSENZA SINISTRI NOTI.
Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato dichiara che, all'atto del perfezionamento della presente polizza, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di risarcimento originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente polizza. Tale dichiarazione è rilasciata dall’ Assicurato attraverso la compilazione e la sottoscrizione del questionario allegato che fa parte integrante della presente polizza.
ART. 11 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, sia l’Assicurato che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.
Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano all’Assicurato la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.

DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurati:
la persona fisica il cui interesse e’ protetto dalla polizza, che sia: dirigente medico, sanitario, odontoiatra e veterinario del ruolo sanitario, personale del ruolo professionale, tecnico e amministrativo, e vanti un rapporto di lavoro continuativo e non occasionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con organizzazioni che operino in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale:
  a. a tempo indeterminato oppure
  b. a tempo determinato oppure
  c. qualificato come rapporto di collaborazione) indicata nella scheda di polizza a protezione della cui responsabilità viene emesso il contratto.

Assicuratori:
Lloyd’s di Londra
Contraente: (ove diverso dall’Assicurato) - la persona giuridica indicata nella scheda di polizza che sottoscrive il contratto in nome e per conto degli Assicurati, senza assumere alcuna obbligazione in ordine al pagamento del premio che si intende a carico esclusivo di ciascun Assicurato, salvo quanto relativo alla raccolta del premio stesso ed alla gestione amministrativa del contratto.
Sinistro:
la richiesta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge per eventi occorsi durante lo svolgimento della propria attività istituzionale, compresa l’attività libero professionale intramoenia, che abbiano causato a terzi morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili,
1.1 addebitati a loro colpa grave giudizialmente accertata con provvedimento definitivo o esecutivo dell'Autorità Giudiziaria competente in conseguenza:
  a) dell'azione di rivalsa esperita dall'Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Aziendale stipulata dall’Ente di appartenenza;
  b) dell'azione di rivalsa esperita direttamente dall’Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati.
1.2 in conseguenza dell’azione giudiziaria promossa da terzi direttamente nei confronti degli assicurati.
ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’inserimento nel presente contratto di ciascun Assicurato avverrà unicamente mediante la trasmissione, da parte dell’Assicurato al Broker incaricato, e dopo l’accettazione da parte degli Assicuratori del relativo questionario debitamente compilato e sottoscritto non più di 30 giorni prima della data di accettazione. La copertura assicurativa avrà durata 12 mesi più eventuale rateo dalla data di decorrenza, soggetto comunque ad un periodo massimo di 18 mesi in totale.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se l’Assicurato non paga i premi di eventuali rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. I premi devono essere pagati al Corrispondente dei Lloyd’s al quale è assegnata la polizza.
Qualora nel corso della durata del contratto la persona assicurata termini il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale per quiescenza o per altro motivo, essa resta assicurata fino alla prima scadenza annuale.
Può, peraltro, continuare a giovarsi dell’assicurazione sopra delimitata, anche per le annualità successive, dietro pagamento di un premio per ciascuna annualità, pari al 50% del premio indicato.
ART. 3 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non vale per i danni conseguenti a:
1. fatti occorsi antecedentemente alla data di retroattività indicata sulla scheda di polizza;
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.) salvo che per l'attività diagnostica e terapeutica oggetto dell'assicurazione;
3. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
4. richieste di risarcimento derivanti da attivita’ non rientranti nell’ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non è applicabile all’attività intramuraria che pertanto risulta inclusa nella garanzia offerta dalla presente polizza.
ART. 4 – LIMITI D’INDENNIZZO
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi, spese) fino a concorrenza del massimale per ciascun sinistro indicato nella scheda di polizza.
Resta convenuto che nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati nella determinazione di un medesimo sinistro, gli Assicuratori per tale sinistro sono obbligati sino al massimo indicato nella scheda di polizza. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
ART. 5 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – CLAIMS MADE
La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il decorso del periodo di assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata sulla scheda di Polizza.
ART. 6 – CLAUSOLA BROKER
Alla società di Brokeraggio è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792.
Ad ogni effetto delle condizioni di assicurazione, le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti e comunicazioni, compreso il pagamento dei premi, inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del Broker incaricato, facendo fede la data risultante da un documento ufficiale quali la lettera raccomandata, il telegramma, il telex o telefax.
Ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori e parimenti ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, agli Assicuratori si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso.
ART. 7 – MASSIMALI DI GARANZIA
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei massimali indicati nella scheda di polizza in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l’Assicurazione.
ART. 8 – DOMANDE GIUDIZIALI
La Rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd’s al Rappresentante Generale per l’Italia deiLloyd’s. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente assicurazione, dovrà essere proposta contro: “Gli Assicuratori dei Lloyd’s, che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n. …… in persona del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s”.

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Condizioni di polizza di Assicurazione

TUTELA GIUDIZIARIA PENALE,
CIVILE PER CHIAMATA IN CAUSA ED AMMINISTRATIVA

A.R.I.T.M.I.A
Via di porta Vercellina 20
20123 MILANO
CF 97399630157
Aurora Assicurazioni S.p.a.
Agenzia di ROMA Montesacro 30437

Massimale per sinistro senza limite per anno € 30.000,00 e libera scelta del Legale e o del Consulente tecnico.

Condizioni operative: A – B – C

Specifichiamo che, per ciascun aderente, le garanzie decorreranno dalle ore 24 del giorno in cui avrà effettuato il pagamento e trasmesso la scheda di adesione ed avranno effetto sino alla data di scadenza del contratto; per il perfezionamento della polizza e per l’operatività delle garanzie è necessario che il Medico compili, sottoscriva ed invii la scheda di adesione con copia del versamento di  € 45,00.


PREMIO ANNUO PRO CAPITE € 45,00
di cui imposte € 7,89

Premesso che pur essendo il contratto intestato alla A.R.I.T.M.I.A. nessun vincolo contrattuale ricade o potrà ricadere sulla stessa, ma bensì i vincoli contrattuali della presente copertura assicurativa ricadranno solo ed esclusivamente sul singolo aderente al contratto stesso, si precisa che la copertura per ogni singolo assicurato verrà rappresentata dall’appendice nominativa, che verrà emessa dall’Agenzia Generale di Roma 30437 Via Nomentana 761, all’uopo delegata dalla Aurora Assicurazioni S.p.A., all’atto dell’invio, da parte dell’aderente, della copia del pagamento di € 45,00 e della scheda di adesione ad Aurora Assicurazioni S.p.A.
Premessa
L'assicurazione di Tutela Legale prevista dalla presente polizza è prestata dalla Aurora in collaborazione con Inter Partner Assistance - Tutela Legale: Via Antonio Salandra 18, 00187 Roma Tel. 06/42115643 Fax 06/4870326 e-mail: ufficio.legale@ip-assistance.com in seguito denominata I.P.A., a cui è affidata la gestione dei sinistri. Per le denunce e le comunicazioni relative ai sinistri l'Assicurato può rivolgersi direttamente ad I.P.A.
Definizioni
I presenti termini assumono il seguente significato:
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse degli assicurati identificati dalla appendice di applicazione alla polizza.
Società: Aurora Assicurazioni S.p.A.
Massimale: somma che rappresenta il limite massimo della garanzia prestata dalla Società.
Polizza: documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente, Assicurato e I.P.A., di cui alla premessa, costituito dalla scheda di polizza e dal libretto delle Condizioni di Assicurazione in essa identificato.
Tutela Legale
: assicurazione ai sensi del D. Lgs. n. 07/09/2005 n. 209 – artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
Unico sinistro: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.
Condizioni generali di assicurazione

Art. 1
- Oggetto dell'assicurazione: avvalendosi di I.P.A. per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della seguente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, esclusivamente nei casi indicati in polizza alla voce “ Garanzia” delle Condizioni speciali. Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso;
- le eventuali spese del legale della controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società e/o I.P.A. ai sensi del successivo Art. 12;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
il contributo unificato (D. L. 28/02), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
- le spese di giustizia.
E’ garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione: l'Assicurato e tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onore fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine nella causa.
La Società non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3
- Indicazioni e dichiarazioni: le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art. 4
- Altre assicurazioni: l'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipula di altre assicurazioni di Tutela Legale per il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Nel caso di coesistenza di altre assicurazioni di Tutela Legale per il medesimo rischio, precedenti o successive alla stipula del presente contratto da parte dell’Assicurato, la presente si intenderà prestata a “ secondo rischio “ e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza di altra Compagnia e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto.
Resta inteso comunque che nel caso di non operatività di altra assicurazione di Tutela Legale, la presente polizza si intende operante a “primo rischio“.
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto: salvo la limitazione prevista dal successivo Art. 9, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato effettua il pagamento ed inoltra la copia dello stesso e la scheda di adesione alla polizza con le modalità previste dall’Art. 19, ferme restando le scadenze stabilite dalla polizza. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta per la durata iniziale, con il massimo di un anno e così di seguito, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile.
Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto: le Parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della sua scadenza.
Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Nel caso di recesso del contratto da parte della Società, al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Il Singolo Assicurato potrà, con le stesse modalità provvedere alla disdetta della propria adesione senza che la Polizza - Convenzione sia disdetta per gli altri Assicurati.
Art. 7
- Pagamento del premio: se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Qualora il Contraente non corrisponda la rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati presso l'agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 8 - Diminuzione del rischio: nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo:
ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per stabilire il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza in tutte le restanti ipotesi.
- La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società e/o I.P.A., nei modi e nei termini del successivo Art. 10, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Art. 10 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale: l'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad I.P.A. qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si e verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve far pervenire alla Società o ad I.P.A. notizia di ogni atto a lui notificato con la massima urgenza. Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare un unico legale residente nel luogo ove ha Sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Eventuali deroghe a tale criterio (es.: richiesta di Legale non residente nel luogo ove ha Sede l’Ufficio Giudiziario competente) dovranno essere sottoposte al preventivo benestare di I.P.A. che deciderà a proprio insindacabile giudizio. In caso contrario le relative spese legali non verranno rimborsate.
In caso di mancata indicazione del Legale, la Società si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o I.P.A.
L’Assicurato che intenda richiedere l’intervento di Legali o di Consulenti Tecnici convenzionati con la Società o I.P.A. dovrà:
- specificare tale scelta nella denuncia effettuata secondo le modalità di cui sopra;
- contattare i numeri 06.86895944-06.86890046 o via fax al numero 06.8272038 per essere messo in contatto con il Legale o Consulente Tecnico convenzionato;
- confermare alla  Società o a I.P.A. il nominativo del Legale o del Consulente incaricato, entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuto contatto da parte di quest’ultimo.
In tal caso il massimale si intenderà elevato ad € 40.000,00; tale ipotesi sarà effettiva anche quando Sedi di Ordini dei Medici o degli Odontoiatri  abbiano concordato con la Società l’elenco dei professionisti convenzionati.
Art. 11
- Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa: se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente la Società e/o I.P.A. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 12
- Gestione del caso assicurativo: ricevuta la denuncia del caso assicurativo, I.P.A. si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell' Art.10.
Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali, sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione di I.P.A..
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
I.P.A., così come la Società, non sono responsabili dell'operato dei Legali, Periti e Consulenti Tecnici di Parte.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurati tra l'Assicurato e la Società e/o I.P.A., la decisione viene demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 17. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
I.P.A. e/o la Società avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 13
- Recupero di somme: tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale o concordate transattivamente in sede stragiudiziale spettano invece a I.P.A. che le ha sostenute o anticipate.
Per quanto sopra e in caso di proscioglimento, l’Assicurato rinuncia a favore della Società, al diritto a lui spettante al rimborso di spese legali o peritali da parte di terzi. 
Art. 14 - Estensione territoriale: nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mar Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 15 - Oneri fiscali: le spese di bollo, tasse, imposte e contributi dipendenti dal presente contratto sono a carico dell'Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o I.P.A..
Art. 16 - Foro competente: per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria identificata ai sensi degli artt. 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 17 – Rinvio: i rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.
Art. 18 Contraente ed Assicurati: Contraente della Polizza è la A.R.I.T.M.I.A. , Assicurati sono i singoli Medici che vengono inseriti, a loro richiesta, nella garanzia assicurativa.
I premi restano a carico degli Assicurati ai quali si intendono pure trasferiti i diritti e gli oneri della polizza, in base alle Condizioni del presente contratto e che pertanto con l’adesione ne diventano Contraenti per la propria singola posizione in base a quanto stabilito dal seguente art. 19.
Art. 19 – Richiesta di inserimento - Modalità di adesione e di pagamento del premio: la richiesta di inserimento nella garanzia assicurativa da parte di ciascun Medico deve avvenire mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione, che formerà parte integrante del contratto ed al versamento dell’importo di € 45,00.
Copia della scheda di adesione e del versamento dovranno essere inoltrate via posta ad  Aurora Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale di Roma 30437 - Via Nomentana 761, 00137 Roma o via fax al numero 06.8272038, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento e relativa trasmissione della documentazione ad Aurora Assicurazioni S.p.A. e cesserà alle ore 24 del giorno di scadenza del presente contratto salvo quanto stabilito dall’art. 7 delle presenti condizioni di polizza. L’Assicurato con la firma della scheda di adesione dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni di polizza.
Art. 20 – Retroattività: in deroga all'Art 9  la garanzia è operante per i fatti posti in essere nei 2 (due) anni antecedenti alla data di decorrenza delle garanzie di ogni singolo aderente. Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla decorrenza delle garanzie stesse di ogni singolo aderente.
L'Assicurazione opererà comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.
Nel caso di polizza sostitutiva di altra, precedentemente sottoscritta con la Società, la garanzia vale anche per gli eventi verificatisi prima della data di effetto della copertura della presente polizza , purchè il fatto sia stato posto in essere nel periodo di validità della polizza sostituita o comunque nei due anni precedenti alla prima adesione e denunciato per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostitutiva.  Questa estensione opera con il limite dei massimali in vigore al momento del verificarsi dell’evento dannoso ed a condizione che fra le polizza sostituite e la sostituente non vi sia stata soluzione di continuità
Condizioni speciali: Garanzia
Le garanzie previste all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti dell'Assicurato in qualità di Medico o di Odontoiatra , sia lavoratore dipendente che libero professionista. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.
Si intendono operanti le seguenti garanzie A – B – C

A – attività
: l’assicurazione vale per i casi assicurativi relativi all'esercizio della professione medica o odointoiatrica indicata in polizza, per:
a)    la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali;
b)    la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato o qualora vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
c)    l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
d)    resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell' art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile;
e)    l’esercizio di pretese al risarcimento danni nei confronti della Parte che ha promosso l’instaurazione del giudizio per presunta “malpractice“, nel caso in cui l’Assicurato non risulti soccombente al termine del procedimento civile o penale conclusosi con sentenza passata in giudicato.

Si precisa che la garanzia opera a condizione che:
-
il procedimento di cui sopra sia stato avviato nel corso della presente polizza o, nel caso di polizza sostitutiva di altra precedentemente contratta con la Società, nel corso di quest’ulitma, semprechè l’Assicurato sia rimasto assicurato senza soluzione di continuità;
- il procedimento penale di cui sopra non sia stato promosso d’ufficio;
- la richiesta di risarcimento danni venga presentata durante la validità del presente contratto e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cui sopra.
L’attivazione della presente garanzia viene considerata come unico sinistro, per cui il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra il procedimento di difesa (penale e/o civile) e quello di richiesta di risarcimento danni promosso dall’Assicurato. Nel caso di polizza sostituitiva di altra precedentemente contratta con la Società, la presente garanzia opera con il limite dei massimali in vigore al momento del verificarsi della prima violazione.

B - rapporti contrattuali
L’assicurazione vale anche a tutela del rapporto di lavoro per:
 a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con enti del Servizio Sanitario Nazionale o con Privati. A parziale deroga di quanto previsto dalle Esclusioni - punto b, la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
 b) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale e assistenziale.


C - studio medico
Viene inoltre assicurata la gestione dello studio professionale, nonché la proprietà e/o locazione dello stesso.
Le garanzie si intendono estese, se non diversamente specificato, ai dipendenti ed ai familiari dell’Assicurato titolare che collaborano nell'esercizio dell'attività e valgono per:
a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
b) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;;
c) sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro paga. La presente garanzia vale esclusivamente a favore dell’Assicurato;
d) sostenere controversie relative a diritti reali e locazione dell'immobile dove viene svolta l'attività. La presente garanzia vale esclusivamente a favore dell’Assicurato.


Sospensione/radiazione dall'Albo, inabilitazione o interdizione dell’Assicurato
In caso di sospensione dell’Assicurato dall'Albo professionale, l'assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della sospensione. II contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'Albo professionale, inabilitazione o interdizione dell’Assicurato. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio non consumato.

Esclusioni: le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive salvo il caso di impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici che utilizzino sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto specificato nel precedente paragrafo "Garanzie";
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
i) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi nei quali non venga esercitata l'attività professionale assicurata;
l) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
m) per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società;
n) per controversie di natura contrattuale diverse dalle fattispecie espressamente previste al precedente paragrafo "Garanzie".


Condizioni della POLIZZA TUTELA LEGALE PLUS  ARITMIA - AURORA
A.R.I.T.M.I.A

Via di porta Vercellina 20
20123 MILANO
CF 97399630157

Aurora Assicurazioni S.p.a.
Agenzia di ROMA Montesacro 30437

Massimale per sinistro senza limite per anno € 26.000,00 e libera scelta del Legale e o del Consulente tecnico.

Condizioni operative: A – B – C
PREMIO ANNUO PRO CAPITE € 55,00
di cui imposte € 9,64

Specifichiamo che, per ciascun aderente, le garanzie decorreranno dalle ore 24 del giorno in cui avrà effettuato il pagamento e trasmesso la scheda di adesione ed avranno effetto indipendentemente dal giorno di adesione; per il perfezionamento della polizza e per l’operatività delle garanzie è necessario che il Medico compili sottoscriva ed invii via FAX la scheda di adesione con copia del versamento di € 55,00

Premesso che  pur essendo il contratto convenzione intestato alla ARITMIA nessun vincolo contrattuale ricade o potrà ricadere sulla stessa, ma bensì  i vincoli contrattuali della presente copertura assicurativa ricadranno solo ed esclusivamente sul singolo Medico aderente al contratto stesso, si precisa che la copertura per ogni singolo assicurato verrà rappresentata dall’appendice nominativa, che verrà emessa dall’Agenzia Generale di Roma 30437, all’uopo delegata dalla Aurora Assicurazioni spa, all’atto dell’invio, da parte dell’aderente, della copia del pagamento di euro 55,00 e della scheda di adesione alla Aurora Assicurazioni S.p.a

Premessa
L'assicurazione di Tutela Legale prevista dalla presente polizza e prestata dalla Aurora in collaborazione con Inter Partner Assistance Protezione Legale: Via Antonio Salandra 18 00187 Roma TEL 06/42115643 fax 06/4870326 e-mail: ufficio.legale@ip-assistance.com in seguito denominata I.P.A., a cui e affidata la gestione dei sinistri. Per le denunce e le comunicazioni relative ai sinistri l'assicurato può rivolgersi direttamente ad I.P.A.
Definizioni
I presenti termini assumono il seguente significato
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse del proprio e/o degli assicurati identificati dalla appendice di applicazione alla polizza
Società: Aurora Assicurazioni S.p.A.
Massimale: somma che rappresenta il limite massimo della garanzia prestata dall'Impresa.
Polizza: documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Impresa, Contraente, Assicurato e I.P.A., di cui alla premessa, costituito dalla scheda di polizza e dal libretto delle Condizioni di Assicurazione in essa identificato.
Tutela Legale: l'assicurazione ai sensi del D. Lgs. 175/95 - artt.44 e seguenti.
Unico sinistro: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

Condizioni generali di assicurazione:
Art. 1
- Oggetto dell'assicurazione: avvalendosi di I.P.A. per la gestione del sinistri, l'Impresa, alle condizioni della seguente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
-
Le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dall'Impresa e/o I.P.A. ai sensi del successivo Art. 12;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di  Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- le spese di giustizia.
E’ garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 10, comma 3
Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione: l'Assicurato e tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onore fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine nella causa.
L'Impresa non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere e le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni: le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.  L'Impresa, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art. 4 - Altre assicurazioni: l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto: salvo la limitazione di cui all'art. 9 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato effettua il pagamento ed inoltra la copia dello stesso e la scheda di adesione alla polizza con le modalità previste dall’art. 20. , e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del periodo annuo convenuto in polizza. L’Assicurato ha la facoltà, altresì, ove lo ritenga conveniente, di richiedere il rinnovo del contratto per una durata pari a quella iniziale con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla scadenza.
Art. 6Recesso in caso di sinistro:. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Nel caso di recesso del contratto da parte dell'impresa, all’Assicurato è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Art. 7 - Pagamento del premio: Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Qualora il Contraente non corrisponda la rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l'impresa  può con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati presso l'agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 8 - Diminuzione del rischio: nel caso di diminuzione del rischio l'impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo: ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni contrattuali, dipendenti esclusivamente da rapporti tra Professionista e Paziente, e per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per stabilire il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni contrattuali, dipendenti esclusivamente da rapporti tra Professionista e Paziente, o extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all'impresa e/o I.P.A., nei modi e nei termini del successivo Art. 10, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Art. 10 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale: l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'impresa o ad I.P.A. qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si e verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve far pervenire all'impresa o ad I.P.A. notizia di ogni atto a lui notificato con la massima urgenza. Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare un unico legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con l'impresa e/o I.P.A., quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'impresa e/o I.P.A..
Art. 11 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa: se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente l'impresa e/o I.P.A. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 12 - Gestione del caso assicurativo: ricevuta la denuncia del caso assicurativo, I.P.A. si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell' art. 10.
Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali, sia che fungano in qualità di dominus che domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione di I.P.A..
I.P.A., così come l'impresa, non sono responsabili dell'operato dei Legali, Periti e consulenti tecnici di parte.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurati tra l'Assicurato e l'impresa e/o I.P.A., la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 17.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. I.P.A. e/o l'impresa avvertono  l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 13 - Recupero di somme: tutte le somme recuperate o comunque liquidate della controparte a titolo di capitale ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale e/o stragiudiziale concordate transattivamente vanno invece a favore di I.P.A. che le ha sostenute o anticipate.
Art. 14
- Estensione territoriale: nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono a devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 15 - Oneri fiscali: le spese di bollo, tasse, imposte e contributi dipendenti dal presente contratto sono a carico dell'Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall'impresa e/o I.P.A.
Art. 16 - Foro competente: per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è competente  l'Autorità Giudiziaria identificata ai sensi degli artt. 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 17Rinvio: i rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.
Art. 18 -  Contraente ed Assicurati: Contraente della Polizza-Convenzione e’ ARITMIA; Assicurati sono i singoli Medici, iscritti alla ARITMIA , che vengono inseriti, a loro richiesta, nella garanzia assicurativa.
I premi restano a carico degli Assicurati ai quali si intendono pure trasferiti i diritti e gli oneri della polizza in base alle Condizioni del presente contratto e che pertanto con l’adesione ne diventano Contraenti per la propria singola posizione in base a quanto stabilito dal seguente art.19  .
Art. 19 – Richiesta di inserimento-Modalità di adesione e di  pagamento del premio: La richiesta di inserimento nella garanzia assicurativa da parte di ciascun Medico deve avvenire mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione uso proposta , che formerà parte integrante del contratto ed al versamento dall’importo di € 55,00. Copia della scheda di adesione e del versamento dovranno essere inoltrate via posta alla Aurora Assicurazioni spa Agenzia Generale di Roma 0437 Via Nomentana 761 00137 Roma  o via fax al numero 06.8272038.
La copertura avrà effetto  dalle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento e della relativa trasmissione della documentazione alla Aurora e cesserà alle ore 24 del giorno di scadenza del presente contratto salvo quanto stabilito dall’art.7 delle presenti condizioni di polizza.
L’Assicurato con la firma della scheda di adesione dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni di polizza.
Art. 20 – Retroattività: In deroga all'art. 9 - "Insorgenza del caso assicurativo", la garanzia è operante per i fatti posti in essere nei 2 (due) anni antecedenti alla data di decorrenza delle garanzie di ogni singolo aderente. Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla decorrenza delle garanzie stesse di ogni singolo aderente.
Condizioni speciali Garanzia del "Medico o Odontoiatra”

Garanzie

Si intendono operanti le seguenti  garanzie
A – B - C   
Le garanzie A e B vengono prestate a tutela dei diritti dell'Assicurato in qualità di medico o odontoiatra, sia lavoratore dipendente che libero professionista.
La garanzia C
viene prestata a tutela dei diritti dell'Assicurato nell’ambito della vita privata e opera altresì a favore dei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato di “Stato di Famiglia” anche per le responsabilità su di loro gravanti per fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici e/o baby-sitters nell’esercizio delle mansioni cui sono adibiti. Si precisa che in caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti ed il massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

A – difesa in sede civile: a parziale deroga ed a  integrazione di quanto previsto dalla garanzia  A, lett. d) della polizza collegata, la presente garanzia opera a primo rischio per resistere in sede civile a vertenze extracontrattuali e contrattuali per danni cagionati a terzi nell'esercizio della professione medica indicata in polizza. Per le vertenze relative ad attività svolta in regime di libera professione e in extramoenia, non quindi per quelle in intramoenia, la garanzia opera con uno scoperto del 10% con un minimo di 1.000 euro.

B – tutela della privacy
: le garanzie vengono prestate a favore del Contraente in relazione alla Legge del 31.12.96 n° 675 e successive integrazioni e modifiche ai sensi del decreto legislativo 196/2003 a tutela dei diritti del:
-
Titolare del Trattamento, purché Contraente;
- Responsabile/i del trattamento purché dipendente/i del Contraente.
Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 della Legge 675/96.
Le garanzie valgono per:
-
sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, I.P.A. rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto al CAPO VI, Art. 29 della Legge 675/96; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile.
Insorgenza del caso assicurativo privacy: a parziale deroga dell’Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo, si conviene che, ai fini della presente garanzia B, per insorgenza  del caso assicurativo si intende:
-
il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

C- vita privata: Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:
a) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
b)  la resistenza a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell’art. 1917 c.c., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile. L’intervento dell’Impresa è comunque condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. 
c)  la difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
d)  le controversie individuali di lavoro con collaboratori domestici;
e)  le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali della controparte in relazione all’acquisto del contenuto dell’abitazione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 600,00.
Le  garanzie vengono prestate inoltre a  tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della sua dimora abituale per:
a) l’esercizio di pretese al risarcimento danni subiti dal fabbricato dovuti a fatti illeciti di terzi;
b) le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali della controparte in relazione all’acquisto dell’abitazione. La garanzia vale per l’acquisto della casa già adibita ad abitazione dell’Assicurato con regolare contratto di locazione;
c) le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 600,00.
Qualora la soluzione della controversia, che rientri in garanzia, per accordo scritto delle Parti sia stata demandata ad uno o più arbitri, la Società rimborserà all’Assicurato le somme eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di € 1.600,00 per ciascun arbitrato.
Massimale: le garanzie vengono prestate nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza.
Sospensione/radiazione dall'Albo, inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato: In caso di sospensione dell’Assicurato dall'Albo professionale, l'assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della sospensione. II contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'Albo professionale, inabilitazione o interdizione dell’Assicurato. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Impresa da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio non consumato.
Estensione Territoriale: le garanzie sono prestate per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Esclusioni: le garanzie non sono valide:
a) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché  da detenzione od impiego di sostanze radioattive, salvo il caso di controversie derivanti dall'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici che utilizzano sostanze radioattive
b) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
f) per controversie di natura contrattuale diverse dalla fattispecie di cui al precedente paragrafo "Garanzie", o per il recupero dei crediti;
g) per la difesa in sede civile quando il mancato intervento nella gestione delle vertenze legali ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ. dell’assicurazione di Responsabilità Civile sottoscritta dall’Assicurato sia dovuto alla mancata o tardiva denuncia di sinistro o al mancato pagamento, adeguamento e/o regolazione del premio da parte dell'Assicurato;
h) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
i) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
j) per le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
k) per le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
l) per le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume del fabbricato e/o per contratti di compravendita di immobili;
m)  per le controversie inerenti all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
n) per le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
o) per le vertenze con istituti od Enti di assistenza o previdenza;
p) per le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
q) per le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
r) per i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
s) per le controversie con la Società.

Nota informativa
(predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995, no 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997)
Informazioni relative all’impresa II contratto e concluso con la sede legale dell'impresa sita in Via dell’Unione Europea 3 – 20097 San Donato Milanese .
L'impresa è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del RD.L. 29 aprile 1923, n. 966.
Informazioni relative al contratto Legge applicabile. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 175/95, il Contraente e l'impresa potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazioni di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Impresa propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
Reclami in merito al contratto Qualora le parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno essere rivolti all'ISVAP - divisione R.C.D., reclami e tutela del consumatore – Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma. Nel caso in cui la legislazione scelta dal Contraente e dall’impresa sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto, dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso I'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.
Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questi l'azione. Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

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